TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'INDUSTRIA ALBERGHIERA (AGBH 2006)
§ 1 Ambito di applicazione
1.1 Le presenti Condizioni generali di contratto per il settore alberghiero (di seguito "AGBH 2006") sostituiscono le precedenti ÖHVB nella versione del 23 settembre 1981.
1.2 Le AGBH 2006 non escludono accordi speciali. Le AGBH 2006 sono subordinate a singoli accordi.
§ 2 Definizioni dei termini
2.1 Definizioni dei termini:
"Fornitore di alloggio": indica una persona fisica o giuridica che fornisce alloggio agli ospiti dietro pagamento.
"Ospite": è una persona fisica che usufruisce dell'alloggio. L'ospite è di solito anche il partner contrattuale. Per ospiti si intendono anche le persone che viaggiano con il contraente (ad esempio, familiari, amici, ecc.).
"Parte": è una persona fisica o giuridica in Austria o all'estero che stipula un contratto di alloggio come ospite o per un ospite.
"Consumatore" e "Imprenditore": i termini vanno intesi ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori del 1979 e successive modifiche.
"Contratto di alloggio: È il contratto stipulato tra l'albergatore e il contraente, il cui contenuto è disciplinato in modo più dettagliato di seguito.
§ 3 Conclusione del contratto - acconto
3.1 Il contratto di alloggio si conclude con l'accettazione dell'ordine della parte contraente da parte dell'albergatore. Le dichiarazioni elettroniche si considerano
si considerano ricevute se la parte a cui sono destinate è in grado di recuperarle in condizioni normali e se vengono ricevute durante l'orario d'ufficio dell'albergatore.
3.2 L'albergatore è autorizzato a stipulare il contratto di alloggio a condizione che la parte contraente versi un acconto. In questo caso
l'albergatore è tenuto a comunicare alla parte contraente l'acconto richiesto prima di accettare l'ordine scritto o verbale della parte contraente. Se la parte contraente accetta l'acconto (per iscritto o verbalmente), il contratto di alloggio si considera stipulato al momento del ricevimento dell'acconto.
Il contratto di alloggio si considera concluso al ricevimento della dichiarazione di consenso al pagamento dell'acconto da parte della parte contraente.
3.3 La parte contraente è tenuta a versare l'acconto al più tardi 7 giorni prima dell'alloggio. Le spese per la transazione di denaro (ad esempio le spese di trasferimento) sono a carico della Parte contraente. Per quanto riguarda le carte di credito e di debito, si applicano i rispettivi termini e condizioni delle società di carte.
3.4 L'acconto è una rata del canone concordato.
§ 4 Inizio e fine dell'alloggio
4.1 Se l'albergatore non propone un orario diverso, la parte contraente ha il diritto di occupare le camere affittate a partire dalle ore 16.00 del giorno concordato ("giorno di arrivo").
4.2 Se una camera viene occupata per la prima volta prima delle 6.00 del mattino, la notte precedente viene considerata come primo pernottamento.
4.3 Le camere affittate devono essere liberate dalla parte contraente entro le ore 12.00 del giorno di partenza. L'albergatore ha il diritto di addebitare un giorno in più se le stanze affittate non vengono liberate.
giorno supplementare se le stanze affittate non vengono liberate in tempo utile.
§ 5 Recesso dal contratto di alloggio - spese di annullamento
Recesso dell'albergatore
5.1 Se il contratto di locazione prevede un acconto e la parte contraente non lo ha versato a tempo debito, l'albergatore può recedere dal contratto di locazione senza concedere una proroga.
recedere dal contratto di locazione senza concedere una proroga.
5.2 Se l'ospite non si presenta entro le ore 18.00 del giorno di arrivo concordato, non sussiste alcun obbligo di fornire l'alloggio, a meno che non sia stato concordato un orario di arrivo successivo.
5.3 Se il contraente ha versato una caparra (cfr. 3.3), le camere restano riservate fino alle ore 12.00 del giorno successivo al giorno di arrivo concordato.
successivo al giorno di arrivo concordato. In caso di pagamenti anticipati per più di quattro giorni, l'obbligo di fornire l'alloggio termina alle ore 18.00 del quarto giorno, considerando il giorno di arrivo come il primo giorno.
giorno viene conteggiato come primo giorno, a meno che l'ospite non comunichi un giorno di arrivo successivo.
5.4 Salvo accordi diversi, l'albergatore può recedere unilateralmente dal contratto di alloggio per motivi oggettivamente giustificati fino a 3 mesi prima della data di arrivo concordata della parte contraente.
Recesso della parte contraente - spese di annullamento
5.5 La parte contraente può recedere dal contratto di alloggio con una dichiarazione unilaterale al più tardi 3 mesi prima della data di arrivo concordata dell'ospite senza il pagamento di una penale.
5.6 Al di fuori del periodo di cui al punto 5.5, la disdetta tramite dichiarazione unilaterale della parte contraente è possibile solo a fronte del pagamento delle seguenti spese di disdetta
possibile:
- fino a 1 mese prima della data di arrivo 40 % del prezzo totale del pacchetto;
- fino a 1 settimana prima della data di arrivo 70 % del prezzo totale del pacchetto;
- nell'ultima settimana prima del giorno di arrivo 90% del prezzo totale del pacchetto.
Impedimenti all'arrivo
5.7 Se la parte contraente non è in grado di arrivare alla struttura ricettiva il giorno di arrivo a causa di circostanze straordinarie imprevedibili (ad es. nevicate estreme, inondazioni, ecc.), non è tenuta a pagare il compenso concordato per i giorni di arrivo.
5.8 L'obbligo di pagare il corrispettivo per il soggiorno prenotato riprende a decorrere dalla data di arrivo se l'arrivo è nuovamente possibile entro tre giorni.
di nuovo entro tre giorni.
§ 6 Fornitura di alloggi alternativi
6.1 Eventuali spese aggiuntive relative all’alloggio sostitutivo sono a carico del gestore della struttura ricettiva.
§ 7 Diritti del partner contrattuale
7.1 Con la stipula di un contratto di alloggio, la parte contraente acquisisce il diritto all'uso abituale delle stanze affittate, delle strutture della struttura ricettiva che sono normalmente accessibili agli ospiti per l'uso senza condizioni particolari e del servizio abituale.
della struttura ricettiva, che di solito sono accessibili agli ospiti per l'uso senza condizioni particolari, e al servizio abituale.
La parte contraente eserciterà i propri diritti in conformità alle direttive dell'albergo e/o degli ospiti (regole della casa).
§ 8 Obblighi del partner contrattuale
8.1 La parte contraente è tenuta a versare al più tardi al momento della partenza il compenso pattuito più eventuali importi aggiuntivi dovuti all'utilizzo separato dei servizi da parte della parte contraente e/o degli ospiti al seguito, più l'IVA prevista dalla legge.
8.2 L'albergatore non è tenuto ad accettare valute estere. Se l'albergatore accetta valute estere, queste vengono accettate in pagamento possibilmente al tasso di cambio corrente. Se l'albergatore accetta valute estere o mezzi di pagamento senza contanti, la parte contraente si fa carico di tutti i costi connessi, come ad esempio le richieste di informazioni e i costi di pagamento.
costi associati, come ad esempio le richieste di informazioni alle società di carte di credito, i telegrammi, ecc.
8.3 La parte contraente è responsabile nei confronti dell'albergatore per i danni causati dalla parte contraente o dall'ospite o da altre persone che accettano i servizi dell'albergatore con la consapevolezza o la volontà della parte contraente.
§ 9 Diritti dell'albergatore
9.1 Se la parte contraente si rifiuta di pagare il compenso pattuito o è in ritardo, l'albergatore ha diritto al diritto di ritenzione ai sensi dell'art. 970c ABGB e al diritto di pegno ai sensi dell'art. 1101 ABGB sugli oggetti portati dalla parte contraente o dall'ospite.
L'albergatore ha diritto a questo diritto di ritenzione o di pegno anche per garantire i propri crediti derivanti dal contratto di alloggio, in particolare per quanto riguarda la ristorazione, le altre spese sostenute per la parte contraente e per eventuali richieste di risarcimento di qualsiasi tipo.
9.2 Se il servizio viene richiesto nella camera della parte contraente o in orari insoliti (dopo le 20.00 e prima delle 6.00), l'albergatore ha il diritto di addebitare una tariffa speciale per tale servizio.
L'albergatore è autorizzato ad addebitare una tariffa speciale per tale servizio. Tuttavia, questo costo speciale deve essere indicato sul listino prezzi delle camere. L'albergatore può anche rifiutare questi servizi
anche rifiutare questi servizi per motivi operativi.
9.3 L'albergatore è autorizzato a fatturare o a fatturare provvisoriamente le proprie prestazioni in qualsiasi momento.
§ 10 Obblighi dell'albergatore
10.1 L'albergatore è tenuto a fornire le prestazioni concordate in misura corrispondente al suo standard.
10.2 Di seguito sono riportati alcuni esempi di servizi speciali dell'albergatore che sono soggetti a etichettatura e non sono compresi nel prezzo dell'alloggio:
(a) servizi speciali di alloggio che possono essere addebitati separatamente, come ad esempio la messa a disposizione di saloni, sauna, piscina coperta, piscina, solarium, garage, ecc;
b) l'addebito di un prezzo ridotto per la fornitura di letti o culle supplementari.
§ 11 Responsabilità dell'albergatore per i danni alle cose trasportate
11.1 Il gestore è responsabile, ai sensi degli articoli 970 e seguenti dell’ABGB, per gli oggetti depositati dal contraente. La responsabilità del gestore sussiste solo se gli oggetti sono stati consegnati al gestore o a persone da lui autorizzate, oppure sono stati portati in un luogo da questi indicato o a tale scopo designato. Qualora il gestore non riesca a fornire la prova contraria, egli risponde per propria colpa o per colpa del proprio personale, nonché delle persone in entrata e in uscita. L’albergatore risponde, ai sensi del § 970 comma 1 dell’ABGB, al massimo fino all’importo stabilito dalla legge federale del 16 novembre 1921 sulla responsabilità degli albergatori e di altri imprenditori, nella versione vigente. Qualora la controparte contrattuale o l’ospite non ottemperi immediatamente alla richiesta del gestore di depositare i propri effetti personali in un apposito luogo di custodia, il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità. L’entità di un’eventuale responsabilità del gestore è limitata al massimo alla somma assicurata dalla polizza di responsabilità civile del gestore in questione. Si terrà conto dell’eventuale colpa del contraente o dell’ospite.
11.2 Per oggetti di valore, denaro e titoli, l’albergatore risponde solo fino a un importo attualmente pari a 550 €. L’albergatore risponde per danni superiori a tale importo solo nel caso in cui abbia preso in custodia tali oggetti essendo a conoscenza della loro natura o nel caso in cui il danno sia stato causato da lui stesso o da uno dei suoi dipendenti. La limitazione di responsabilità di cui al punto 12.1 si applica per analogia. 7
11.3 Il gestore dell’albergo può rifiutare la custodia di oggetti di valore, denaro e titoli qualora si tratti di oggetti di valore notevolmente superiore a quello degli oggetti che gli ospiti della struttura ricettiva in questione solitamente affidano in custodia.
§ 12 Limitazioni di responsabilità
12.1 Qualora la controparte contrattuale sia un imprenditore, è esclusa la responsabilità del gestore dell’albergo per negligenza lieve e grave. In tal caso, spetta alla controparte contrattuale l’onere della prova in merito all’esistenza della colpa. I danni consequenziali, i danni immateriali o indiretti, nonché il mancato guadagno, non sono
risarciti. Il danno risarcibile è in ogni caso limitato all’ammontare dell’interesse di fiducia.
§ 13 Zootecnia
13.1 Gli animali possono essere portati nella struttura ricettiva solo previo consenso del gestore e, se del caso, dietro pagamento di un supplemento.
13.2 Il contraente che porta con sé un animale è tenuto a custodirlo e sorvegliarlo adeguatamente durante il soggiorno oppure
a farlo custodire e sorvegliare, a proprie spese, da terzi idonei.
13.3 Il contraente o l’ospite che porta con sé un animale deve disporre di un’adeguata assicurazione di responsabilità civile per animali o di un’assicurazione di responsabilità civile privata che copra anche eventuali danni causati dagli animali. La prova della corrispondente assicurazione deve essere fornita su richiesta del gestore della struttura ricettiva.
13.4 Il contraente o il suo assicuratore rispondono in solido nei confronti dell’albergatore per i danni causati dagli animali portati con sé. Il danno comprende in particolare anche i risarcimenti che l’albergatore è tenuto a corrispondere a terzi.
13.5 Gli animali non sono ammessi nei saloni, nelle sale comuni, nei ristoranti e nelle aree benessere.
§ 14 Estensione dell'alloggio
14.1 Il contraente non ha diritto alla proroga del proprio soggiorno. Qualora il contraente comunichi per tempo la propria intenzione di prorogare il soggiorno, l’albergatore può acconsentire alla proroga del contratto di alloggio. L’albergatore non ha tuttavia alcun obbligo in tal senso.
14.2 Qualora il contraente non possa lasciare la struttura ricettiva il giorno della partenza perché, a causa di circostanze imprevedibili ed eccezionali (ad es. nevicate intense, inondazioni ecc.), tutte le vie di fuga siano bloccate o inutilizzabili, il contratto di alloggio si proroga automaticamente per la durata dell’impossibilità di partenza. Una riduzione del corrispettivo per tale periodo è possibile, semmai, solo se il contraente non può usufruire appieno dei servizi offerti
dalla struttura ricettiva a causa delle condizioni meteorologiche eccezionali. L’albergatore ha il diritto di richiedere almeno il corrispettivo corrispondente al prezzo normalmente applicato in bassa stagione.
§ 15 Risoluzione del contratto di alloggio - disdetta anticipata
15.1 Se il contratto di alloggio è stato stipulato a tempo determinato, esso cessa allo scadere del termine.
15.2 Il contratto con l’albergatore cessa in caso di decesso di un ospite.
15.3 Se il contratto di alloggio è stato stipulato a tempo indeterminato, le parti contraenti possono recedere dal contratto entro le ore 10.00 del terzo giorno precedente la data prevista per la scadenza del contratto.
15.4 L’albergatore ha il diritto di recedere dal contratto di alloggio con effetto immediato per giusta causa, in particolare qualora la controparte contrattuale o l’ospite
a) fa un uso notevolmente dannoso dei locali o, con il suo comportamento sconsiderato, offensivo o comunque gravemente inopportuno, rende sgradevole la convivenza agli altri ospiti, al proprietario, al suo personale o a terzi che soggiornano nella struttura ricettiva, oppure si rende colpevole nei confronti di tali persone di un atto punibile penalmente contro la proprietà, la moralità o l’incolumità fisica;
b) sia affetto da una malattia contagiosa o da una malattia che si protragga oltre la durata del soggiorno, oppure diventi altrimenti bisognoso di cure;
c) non paghi le fatture presentate alla scadenza entro un termine ragionevole (3 giorni).
15.5 Qualora l’adempimento del contratto risulti impossibile a causa di un evento da considerarsi forza maggiore (ad es. eventi naturali, scioperi, serrate, disposizioni delle autorità ecc.) l’adempimento del contratto, l’albergatore può risolvere il contratto di alloggio in qualsiasi momento senza preavviso, a meno che il contratto non sia già considerato risolto ai sensi di legge o l’albergatore sia esonerato dal proprio obbligo di ospitalità. Sono escluse eventuali richieste di risarcimento danni ecc. da parte della controparte.
§ 16 Malattia o morte dell'ospite
16.1 Se l'Ospite si ammala durante il soggiorno nella struttura ricettiva, l'albergatore provvede all'assistenza medica su richiesta dell'Ospite. In caso di pericolo imminente, l'albergatore provvede all'assistenza medica anche senza una richiesta particolare dell'ospite, in particolare se questa è necessaria e l'ospite non è in grado di farlo da solo.
16.2 Finché l'ospite non è in grado di prendere decisioni o non è possibile contattare i suoi familiari, l'albergatore provvede all'assistenza medica a spese dell'ospite. Tuttavia, l'ambito di applicazione di tali misure di assistenza termina nel momento in cui l'ospite è in grado di decidere o i parenti sono stati informati del caso di malattia.
16.3 L'albergatore ha il diritto di chiedere un risarcimento alla parte contraente e all'ospite o, in caso di decesso, ai loro successori legali, in particolare per i seguenti costi:
a) spese mediche arretrate, spese per il trasporto del paziente, farmaci e ausili medici
b) disinfezione della stanza resasi necessaria,
c) biancheria, lenzuola e arredi da letto divenuti inutilizzabili, altrimenti per la disinfezione o la pulizia approfondita di tutti questi articoli,
d) ripristino di pareti, arredi, tappeti, ecc,
se questi sono stati sporcati o danneggiati in relazione alla malattia o al decesso,
e) l'affitto della camera, nella misura in cui la camera è stata utilizzata dall'ospite, più i giorni in cui le camere sono state inutilizzabili a causa della disinfezione, dell'evacuazione, ecc,
f) qualsiasi altro danno subito dall'albergatore.
§ 17 Luogo di adempimento, foro competente e scelta di legge
17.1 Il luogo di adempimento è il luogo in cui si trova l'esercizio ricettivo.
17.2 Il presente contratto è disciplinato dal diritto formale e sostanziale austriaco, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato (in particolare IPRG ed EVÜ) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.
17.3 Il foro competente esclusivo per le transazioni commerciali bilaterali è il domicilio dell'albergatore, il quale è autorizzato a far valere i propri diritti anche presso qualsiasi altro tribunale competente per territorio e materia.
17.4 Se il contratto di alloggio è stato stipulato con una parte contraente che è un consumatore e che ha la sua residenza o la sua dimora abituale in Austria, l'azione legale può essere intentata contro il consumatore solo nel luogo di residenza, nella dimora abituale o nella sede di lavoro del consumatore.
17.5 Se il contratto di alloggio è stato concluso con un partner contrattuale che è un consumatore e il cui luogo di residenza si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea (ad eccezione dell'Austria), in Islanda, in Norvegia o in Svizzera, il tribunale con giurisdizione locale e per materia per il luogo di residenza del consumatore avrà la competenza esclusiva per le azioni contro il consumatore.
§ 18 Varie
18.1 A meno che le disposizioni di cui sopra non dispongano diversamente, un termine decorre dalla consegna del documento che fissa il termine alle parti contraenti, che devono rispettarlo. Nel calcolo di un termine determinato in giorni, non si tiene conto del giorno in cui cade il momento o l'evento su cui si basa la decorrenza del termine.
I limiti di tempo determinati da settimane o mesi si riferiscono al giorno della settimana o del mese il cui nome o numero corrisponde al giorno da cui il limite di tempo deve iniziare.
giorno a partire dal quale deve essere conteggiato il limite di tempo. Se questo giorno manca nel mese, sarà determinante l'ultimo giorno di questo mese.
18.2 Le dichiarazioni devono pervenire all'altra parte l'ultimo giorno del termine (mezzanotte).
18.3 L'albergatore ha il diritto di compensare i propri crediti con quelli della parte contraente. La Parte contraente ha il diritto di compensare i propri crediti con i crediti dell'albergatore solo se quest'ultimo è insolvente o se il credito della Parte contraente è stato accertato da un tribunale o riconosciuto dall'albergatore.
accertato da un tribunale o riconosciuto dall'albergatore.
18.4 In caso di lacune valgono le disposizioni di legge in materia.
Agente di viaggio AGB
1. ambito di applicazione
1.1 L'agenzia di viaggio intermedia contratti di viaggio per singoli servizi di viaggio (come voli, hotel, ecc.), pacchetti turistici (come definiti nell'articolo 2, comma 2, della PRG) e servizi di viaggio collegati (come definiti nell'articolo 2, comma 5, della PRG) tra l'operatore turistico o il fornitore di servizi da un lato e il viaggiatore dall'altro. L'agenzia di viaggi deve fornire i propri servizi in conformità alle disposizioni di legge, in particolare alla legge sui viaggi tutto compreso (PRG) e all'ordinanza sui viaggi tutto compreso (PRV), con la diligenza di un uomo d'affari prudente.
Di seguito, per agenzia di viaggi si intende la società Incoming Reisebüro GmbH.
1.2 Le Condizioni generali si considerano approvate se sono state trasmesse - prima che il viaggiatore sia vincolato da una dichiarazione contrattuale - o se il viaggiatore ha potuto prenderne visione. Esse costituiscono la base del contratto di agenzia stipulato tra l'agenzia di viaggi e il viaggiatore.
1.3 Le presenti Condizioni Generali si applicano al contratto di agenzia (vedi punto 1.2). Per i rapporti contrattuali tra il viaggiatore e il tour operator intermediato, le società di trasporto intermediate (ad es. treno, autobus, aereo e nave, ecc.) e altri fornitori di servizi intermediati, si applicano le rispettive Condizioni generali, a condizione che siano state comunicate al viaggiatore - prima che sia vincolato a un contratto da una dichiarazione contrattuale - o che il viaggiatore abbia potuto prendere visione del loro contenuto e che il contenuto delle Condizioni generali non sia illegale o violi la legge vigente.
2. compiti dell'agente di viaggio
2.1 Sulla base delle informazioni fornite dal viaggiatore, l'agenzia di viaggi elabora proposte di viaggio per il viaggiatore. Queste non sono vincolanti e pertanto non sono ancora offerte ai sensi del § 4 PRG. Se non è possibile fare proposte di viaggio sulla base delle informazioni fornite dal viaggiatore, l'agenzia di viaggi ne informa il viaggiatore.
Le proposte di viaggio si basano sulle informazioni fornite dal viaggiatore, motivo per cui informazioni errate e/o incomplete fornite dal viaggiatore - in assenza di chiarimenti da parte di quest'ultimo - possono costituire la base delle proposte di viaggio. Nella preparazione delle proposte di viaggio, ad esempio (senza alcuna pretesa di completezza), possono essere utilizzati come parametri il livello di prezzo, la competenza del tour operator/fornitore di servizi, gli sconti, il principio del miglior prezzo e altri fattori.
2.2 Se il viaggiatore ha un interesse specifico per una delle proposte di viaggio presentate dall'agente di viaggio, quest'ultimo prepara un'offerta di viaggio sulla base della proposta di viaggio per conto dell'operatore turistico in conformità con i requisiti della Sezione 4 PRG, nella misura in cui questi sono rilevanti per il viaggio. L'offerta di viaggio preparata dall'agente di viaggio vincola l'operatore turistico o, nel caso di servizi di viaggio collegati o di servizi di viaggio individuali, il fornitore di servizi. Il contratto tra l'operatore turistico o, nel caso di servizi di viaggio collegati o di servizi di viaggio individuali, tra il fornitore di servizi e il viaggiatore si conclude quando l'offerta di viaggio viene accettata dal viaggiatore (= dichiarazione contrattuale del viaggiatore, cfr. 1.3).
2.3 L'agente di viaggio consiglia e informa il viaggiatore sulla base delle informazioni fornite dal viaggiatore all'agente di viaggio. L'agente di viaggio presenta il pacchetto turistico dell'operatore turistico da organizzare per il viaggiatore in base alle informazioni del viaggiatore o, in caso di servizi di viaggio combinati o di servizi di viaggio individuali, il servizio del fornitore di servizi, tenendo conto delle condizioni abituali del rispettivo paese di destinazione nonché di eventuali caratteristiche speciali associate al viaggio (ad es. viaggi di spedizione) al meglio delle sue conoscenze. Non vi è alcun obbligo di fornire informazioni su circostanze generalmente note (ad esempio topografia, clima, flora e fauna della destinazione richiesta dal viaggiatore), a meno che, a seconda del tipo di viaggio, non vi siano circostanze che richiedano informazioni separate o a meno che le informazioni sulle circostanze non siano necessarie per la fornitura e l'esecuzione del servizio da organizzare. In linea di principio, si deve tenere conto del fatto che il viaggiatore sceglie consapevolmente un ambiente diverso e che lo standard, le strutture, il cibo (in particolare le spezie) e l'igiene si basano sui rispettivi standard/criteri regionali consueti per il paese/luogo di destinazione.
2.4 L'agenzia di viaggio informa il viaggiatore ai sensi dell'articolo 4 del PRG prima che il viaggiatore sia vincolato a un contratto di viaggio tutto compreso da una dichiarazione contrattuale:
2.4.1 L'esistenza di un pacchetto turistico attraverso un foglio informativo standard ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del PRG. Inoltre, il foglio informativo standard per i pacchetti turistici - se disponibile e stampato o caricato - può essere generalmente visualizzato nel catalogo o sul sito web del rispettivo tour operator.
2.4.2. sulle informazioni elencate al § 4 comma 1 PRG, nella misura in cui queste siano rilevanti per il pacchetto turistico da organizzare e siano necessarie per l'esecuzione e la fornitura dei servizi (ad esempio, nel caso di una vacanza puramente balneare, non sono necessarie informazioni sulle visite turistiche come nel caso di viaggi di studio, ecc.) Inoltre, tali informazioni - se disponibili - sono generalmente reperibili nel catalogo o sulla homepage del rispettivo tour operator.
2.4.3. se il pacchetto turistico da organizzare per il viaggiatore è generalmente adatto alle persone a mobilità ridotta, a condizione che questa informazione sia rilevante per il pacchetto turistico in questione (art. 4 par. 1 n. 1 lett. h PRG). Una persona a mobilità ridotta è una persona con una disabilità fisica (sensoriale o motoria, permanente o temporanea) che limita l'uso di elementi del pacchetto turistico (ad esempio l'uso di un mezzo di trasporto, l'alloggio) e richiede che i servizi da organizzare siano adattati alle esigenze speciali di questa persona, analogamente all'Art. 2 lit a del Regolamento 1107/2006 (Diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo).
2.4.4. sui requisiti generali in materia di passaporti e visti del paese di destinazione, comprese le scadenze approssimative per l'ottenimento dei visti e per l'espletamento delle formalità sanitarie (art. 4 comma 1 n. 6 PRG), nella misura in cui tali informazioni siano rilevanti per il pacchetto turistico in questione. Su richiesta, l'agenzia di viaggio fornisce informazioni sui cambi e sulle norme doganali. Inoltre, le informazioni generali sull'obbligo di passaporto e di visto, sulle formalità sanitarie e sulle norme di cambio e doganali possono essere ottenute dai viaggiatori di cittadinanza austriaca selezionando il Paese di destinazione desiderato sul sito https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/laender/ - o dai cittadini dell'UE presso le rispettive autorità di rappresentanza. Si presume che per viaggiare all'estero sia generalmente necessario un passaporto valido (ad es. non scaduto, non denunciato come rubato o smarrito, ecc.), la cui validità è responsabilità del viaggiatore. Il viaggiatore è responsabile del rispetto delle formalità sanitarie che gli vengono comunicate. Il viaggiatore è responsabile dell'ottenimento del visto necessario, a meno che l'agenzia di viaggio non abbia accettato di occuparsene.
2.5 Prima che il viaggiatore sia vincolato da una dichiarazione contrattuale, l'agenzia di viaggio informa il viaggiatore, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della PRG, in caso di viaggi combinati, che il viaggiatore non può rivendicare diritti che si applicano esclusivamente ai viaggi tutto compreso e che ogni fornitore di servizi è responsabile solo per la prestazione contrattuale del suo servizio e che il viaggiatore beneficia della protezione contro l'insolvenza ai sensi dell'ordinanza sui viaggi tutto compreso. L'agente di viaggio adempie a questo obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 15 (2) del PRG fornendo il relativo foglio informativo standard in conformità all'allegato II del PRG, a condizione che il tipo di servizi di viaggio associati sia coperto da uno di questi fogli informativi standard.
2.6 Le richieste speciali del viaggiatore, intese come richieste del cliente (ad es. vista sul mare), non sono generalmente vincolanti e non danno luogo ad alcuna pretesa legale, finché tali richieste non sono state confermate dal tour operator nel caso di pacchetti turistici, nel senso di una specifica del viaggiatore ai sensi del § 6 comma 2 Z1 PRG, o nel caso di servizi di viaggio combinati o di servizi di viaggio individuali, nel senso di una specifica del viaggiatore da parte del fornitore di servizi. Se viene rilasciata una conferma, questa costituisce un impegno di servizio vincolante.
Le dichiarazioni dell'agente di viaggio rappresentano un impegno a trasmettere i desideri del viaggiatore al tour operator/specifico fornitore di servizi e non costituiscono un impegno giuridicamente vincolante finché non sono state confermate dal tour operator o, nel caso di servizi di viaggio combinati o individuali, dal fornitore di servizi.
3. dovere del viaggiatore di fornire informazioni e cooperare
3.1 Il viaggiatore deve fornire all'agenzia di viaggio tutte le informazioni personali (ad es. data di nascita, nazionalità, ecc.) e fattuali (ad es. importazione/trasporto di farmaci, protesi, animali, ecc.) necessarie e rilevanti per il viaggio in tempo utile, in modo completo e veritiero. Il viaggiatore deve informare l'agente di viaggio di tutte le circostanze personali che lo riguardano (ad es. allergie, intolleranze alimentari, nessuna esperienza di viaggio, ecc.) e delle esigenze speciali dei suoi compagni di viaggio, in particolare di eventuali limitazioni della mobilità o dello stato di salute e di altre restrizioni che possono essere rilevanti per la preparazione delle proposte di viaggio o per l'esecuzione del viaggio e dei servizi di viaggio (ad es. in caso di escursioni, ecc.).
3.2 Il viaggiatore che ha una prenotazione effettuata dall'agenzia di viaggi per suo conto o per conto di terzi è considerato il cliente e, per analogia ai sensi dell'art. 7 (2) PRG, assume gli obblighi derivanti dal contratto di agenzia nei confronti dell'agenzia di viaggi (ad es. pagamento del corrispettivo, ecc.), salvo diverso accordo.
3.3 Il viaggiatore è tenuto a controllare tutti i documenti contrattuali trasmessi dall'agenzia di viaggio (ad es. contratto di viaggio tutto compreso, conferma di prenotazione, voucher) per verificare l'esattezza dei dettagli/dati e le eventuali discrepanze (errori di ortografia; ad es. nomi, date di nascita) nonché l'incompletezza e, in caso di inesattezze/difformità/incompletezza, a informare immediatamente il tour operator per la correzione - per cui si raccomanda la forma scritta per motivi di prova.
3.4. affinché i viaggiatori a mobilità ridotta (in conformità all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo) e i loro accompagnatori, i viaggiatori in stato di gravidanza, i minori non accompagnati e i viaggiatori che necessitano di cure mediche speciali, non si applichi l'obbligo limitato dell'operatore turistico di sostenere i costi dell'alloggio necessario nel caso in cui il rimpatrio non sia possibile a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, i viaggiatori interessati devono informare l'operatore turistico o l'agente di viaggio delle loro esigenze speciali almeno 48 ore prima dell'inizio del viaggio.
3.5 Ai sensi del § 11 comma 2 PRG, il viaggiatore deve segnalare immediatamente e in modo completo qualsiasi difetto di conformità dei servizi di viaggio concordati da lui percepito, tenendo conto delle rispettive circostanze, compresa una descrizione concreta del difetto di conformità/difetto, in modo che il tour operator possa essere messo in condizione di rimediare al difetto di conformità - nella misura in cui ciò sia possibile o fattibile a seconda del singolo caso - tenendo conto delle rispettive circostanze (ad esempio, differenza di tempo, impossibilità di contattare il tour operator in caso di viaggio di spedizione, esistenza di un'alternativa o di una possibilità di sostituzione/miglioramento, ecc.Ciò consente al tour operator di correggere il difetto di conformità in loco, tenendo conto delle circostanze (ad esempio, la differenza di tempo, l'impossibilità di contattare il tour operator in caso di viaggio di spedizione, la disponibilità di un'opzione alternativa o sostitutiva/migliorativa, ecc.) e degli eventuali costi associati (ad esempio, la pulizia di una camera sostitutiva, la ricerca di un hotel sostitutivo). Se il difetto di conformità si verifica durante il normale orario di lavoro dell'agenzia di viaggio attraverso la quale è stato prenotato il pacchetto turistico, il viaggiatore deve segnalare il difetto di conformità all'agenzia di viaggio. Si consiglia al viaggiatore di farlo per iscritto, soprattutto per motivi di prova. Al di fuori del normale orario di lavoro, il viaggiatore deve segnalare il difetto di conformità al rappresentante locale del tour operator o, se tale rappresentante non è disponibile e/o non è previsto dal contratto, direttamente al tour operator al numero di emergenza indicato nel contratto di viaggio tutto compreso. La mancata segnalazione di un difetto di conformità ha un impatto su eventuali diritti di garanzia del viaggiatore se l'azione correttiva avrebbe potuto essere intrapresa in loco e la segnalazione sarebbe stata ragionevole. La mancata segnalazione può anche essere considerata un concorso di colpa (§ 1304 ABGB) ai sensi del § 12 comma 2 PRG per quanto riguarda le richieste di risarcimento danni. La notifica di un difetto di conformità non costituisce una promessa di prestazione da parte del tour operator.
3.6 Il viaggiatore è tenuto a pagare integralmente e puntualmente i corrispettivi pattuiti nel contratto, in conformità alle condizioni di pagamento. Il viaggiatore è tenuto a risarcire l'agenzia di viaggi per eventuali danni subiti dall'agenzia di viaggi in caso di mancato pagamento (pagamenti anticipati da parte dell'agenzia di viaggi).
3.7 In caso di rivendicazione e ricezione di pagamenti derivanti da richieste di risarcimento danni o riduzioni di prezzo ai sensi del § 12 comma 5 PRG (ad es. pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 7 del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei) o in caso di ricezione di altri pagamenti e servizi da parte di fornitori di servizi o terzi che devono essere compensati con le richieste di risarcimento o riduzione di prezzo del viaggiatore. pagamento di un risarcimento ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sui diritti dei passeggeri aerei) o in caso di ricezione di altri pagamenti e servizi da parte di fornitori di servizi o terzi che devono essere compensati con le richieste di risarcimento o riduzione del prezzo del viaggiatore nei confronti dell'operatore turistico (ad es. pagamenti da parte dell'hotel), il viaggiatore deve informare l'agente di viaggio o l'operatore turistico di questo fatto in modo completo e veritiero.
4. assicurazione
4.1 Quando si viaggia in vacanza, è importante tenere presente che non si devono portare con sé oggetti di valore, documenti importanti ecc. Nel caso di documenti importanti, si raccomanda di farne delle copie e di utilizzarle, nella misura in cui il loro uso è consentito. Il furto di oggetti di valore non può essere escluso e deve essere sempre a carico del viaggiatore stesso come consapevolezza del rischio generale della vita.
4.2 Si raccomanda di stipulare un'assicurazione (assicurazione contro l'annullamento del viaggio, assicurazione contro l'interruzione del viaggio, assicurazione per i bagagli, assicurazione per la responsabilità civile, assicurazione sanitaria per i viaggi all'estero, protezione contro i ritardi, protezione personale, ecc. Il viaggiatore può trovare informazioni più dettagliate sulle assicurazioni nel catalogo del tour operator.
5. contratto di viaggio tutto compreso
5.1 Il viaggiatore riceve una copia del documento contrattuale o una conferma del contratto su un supporto durevole (ad es. carta, e-mail) al momento della conclusione di un contratto di viaggio tutto compreso o immediatamente dopo. Se il contratto di viaggio tutto compreso viene stipulato in presenza simultanea delle parti contraenti, il viaggiatore ha diritto a una versione cartacea. In caso di contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali ai sensi del § 3 Z 1 FAGG, il viaggiatore accetta di ricevere la copia o la conferma del contratto di viaggio tutto compreso in alternativa su un altro supporto durevole (ad es. e-mail).
5.2 Se non diversamente concordato, il viaggiatore riceverà i voucher di prenotazione, i buoni, i biglietti di trasporto e i biglietti d'ingresso, le informazioni sugli orari di partenza previsti e, se del caso, sugli scali, le coincidenze e gli orari di arrivo previsti all'ultimo indirizzo di consegna/contatto fornito dal viaggiatore (possibile anche via e-mail) in tempo utile prima dell'inizio del pacchetto turistico. Se i suddetti documenti/documenti contengono inesattezze/difformità/incompletezze ai sensi del punto 3.5, il viaggiatore deve contattare l'agenzia di viaggio o l'operatore turistico (cfr. punto 3.5.).
6. variazioni di prezzo prima della partenza
6.1 L'agenzia di viaggio informa il viaggiatore in modo chiaro, comprensibile e inequivocabile su un supporto durevole (ad es. carta, e-mail) all'ultimo indirizzo fornito dal viaggiatore delle variazioni di prezzo ai sensi dell'articolo 8 del PRG, che il tour operator si è riservato di apportare nel contratto di viaggio tutto compreso, non più tardi di 20 giorni prima dell'inizio del viaggio tutto compreso, indicando i motivi della variazione di prezzo.
7. modifiche al servizio prima dell'inizio del viaggio
7.1 L'agenzia di viaggio informa il viaggiatore in modo chiaro, comprensibile e inequivocabile su un supporto durevole (ad es. carta, e-mail) all'ultimo indirizzo fornito dal viaggiatore di qualsiasi modifica non significativa del contenuto del contratto di viaggio tutto compreso che il tour operator si è riservato di apportare al contratto di viaggio tutto compreso e che apporta unilateralmente ai sensi dell'articolo 9 (1) del PRG.
7.2 Per modifiche irrilevanti si intendono - fermo restando che ciò deve essere verificato in ogni singolo caso - modifiche minori, oggettivamente giustificate, che non modificano in modo significativo il carattere e/o la durata e/o il contenuto del servizio e/o la qualità del pacchetto turistico prenotato.
7.3 Le modifiche significative possono comportare una riduzione considerevole della qualità o del valore dei servizi di viaggio che l'operatore turistico è costretto ad apportare se le modifiche riguardano caratteristiche essenziali dei servizi di viaggio e/o hanno un impatto sul pacchetto turistico e/o sulla gestione del viaggio. Il fatto che una modifica o una riduzione della qualità o del valore dei servizi di viaggio sia significativa deve essere valutato caso per caso, tenendo conto del tipo, della durata, dello scopo e del prezzo del pacchetto turistico, nonché dell'intensità, della durata e della causalità della modifica e, se del caso, della colpevolezza delle circostanze che hanno portato alla modifica.
7.4 Se il tour operator è costretto ad apportare modifiche significative, ai sensi del § 9 comma 2 PRG, alle suddette caratteristiche essenziali dei servizi di viaggio che costituiscono il carattere e lo scopo del pacchetto turistico (cfr. 4 comma 1 n. 1 PRG) o se non è in grado di soddisfare le richieste del cliente che sono state espressamente confermate dal tour operator, o se aumenta il prezzo totale del pacchetto turistico di oltre l'8% ai sensi delle disposizioni del § 8 PRG, il viaggiatore può
- accettare le modifiche proposte entro un periodo di tempo ragionevole stabilito dall'operatore turistico, oppure
- accettare di partecipare a un viaggio alternativo se offerto dall'operatore turistico, oppure
- recedere dal contratto senza pagare un indennizzo.
L'agenzia di viaggio dovrà pertanto informare il viaggiatore nei casi sopra citati dei seguenti punti in modo chiaro, comprensibile e non ambiguo su un supporto durevole (ad es. carta, e-mail) all'ultimo indirizzo fornito dal viaggiatore:
- le modifiche ai servizi di viaggio e, se del caso, il loro impatto sul prezzo del pacchetto turistico
- il termine ragionevole entro il quale il viaggiatore deve informare l'operatore turistico della sua decisione e gli effetti legali della mancata dichiarazione entro il termine ragionevole,
- se applicabile, il pacchetto turistico offerto in sostituzione e il relativo prezzo.
Si consiglia al viaggiatore di presentare la propria dichiarazione per iscritto. Se il viaggiatore non presenta una dichiarazione entro il termine stabilito, questa sarà considerata come un consenso alle modifiche.
8. Responsabilità
8.1 L'agenzia di viaggio è responsabile nell'ambito del § 17 PRG per gli errori di prenotazione (ad es. errori di battitura), a condizione che non siano dovuti a informazioni errate o inesatte o incomplete fornite dal viaggiatore o a circostanze inevitabili ed eccezionali ai sensi del § 2 comma 12 PRG.
8.2 L'agenzia di viaggio non è responsabile per i danni materiali e finanziari subiti dal viaggiatore in relazione alla prenotazione, nella misura in cui essi siano attribuibili a circostanze inevitabili ed eccezionali ai sensi dell'articolo 2 (12) del PRG.
8.3 L'agente di viaggio non è responsabile per la fornitura del servizio da lui intermediato o per la fornitura di un servizio che non è stato da lui intermediato o che non ha promesso di intermediare per il viaggiatore o per i servizi aggiuntivi prenotati dal viaggiatore stesso in loco dopo l'inizio del viaggio.
Se l'agente di viaggio non adempie all'obbligo di informazione o all'obbligo di protezione contro l'insolvenza ai sensi dell'articolo 15 (2) del PRG nell'organizzare servizi di viaggio associati, è responsabile ai sensi delle disposizioni degli articoli 7 e 10 e dell'articolo 4 del PRG, che altrimenti si applicano solo ai pacchetti turistici.
8.4 Se l'agente di viaggio organizza un pacchetto turistico per conto di un tour operator con sede al di fuori del SEE, deve dimostrare che il tour operator adempie agli obblighi di cui all'articolo 4 del PRG (fornitura dei servizi concordati, garanzia, risarcimento, obbligo di assistenza). In caso contrario, l'agente di viaggio sarà responsabile, ai sensi dell'articolo 16 della PRG, dell'adempimento dei suddetti obblighi.
9. servizio - corrispondenza elettronica
9.1 L'ultimo indirizzo fornito all'agenzia di viaggi (ad es. indirizzo e-mail) è considerato l'indirizzo di consegna/contatto del viaggiatore. Eventuali modifiche devono essere comunicate dal viaggiatore senza indugio. Si consiglia al viaggiatore di farlo per iscritto.